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D.P.C.M. 13/09/2002
f) Le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attivitą similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente gli standard minimi comuni per l'esercizio delle agenzie di viaggio, delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attivitą similare, nonchč il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. Le agenzie di viaggio svolgono attivitą di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonchč l'intermediazione del soggiorno all'interno di strutture ricettive, con esclusione della mera locazione immobiliare. Permane l'obbligo per le nuove agenzie di viaggio di non adottare denominazioni che possano ingenerare confusione nel consumatore nč nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane.
g) Requisiti e modalitą di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente, disciplinano ed accertano i requisiti comuni per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, esercitate in forma autonoma e curano la qualificazione professionale, organizzando corsi di formazione alle professioni turistiche. Particolare attenzione sarą prestata nella formazione sulle tecniche di accoglienza.
h) Requisiti e standard minimi delle attivitą ricettive gestite senza scopo di lucro. Sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera d) per le strutture ricettive in generale. Nel caso di tipologie di attivitą turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.
i) Requisiti e standard minimi delle attivitą di accoglienza non convenzionale. Come per il punto precedente sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera
d) per le strutture ricettive in generale. Anche per queste attivitą nel caso di tipologie di attivitą turistiche individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.
l) Criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attivitą turistico-ricreative. Fermi restando gli elementi da ultimo disciplinati con la Legge 16 marzo 2001, n. 88, nel rilascio delle concessioni demaniali per attivitą turisticoricreative, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri direttivi comuni di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attivitą turistico-ricreative. Criteri, regolamentazioni e garanzie di cui sopra si estendono, ove applicabili, anche alle concessioni demaniali relative ad attivitą turistico-ricreative che interessano aree diverse dagli arenili.
m) Standard minimi di qualitą dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico. Gli standard minimi di qualitą dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico, come definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, quali fondamentalmente i punti d'ormeggio, gli approdi turistici e i porti turistici, sono determinati concordemente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni di categoria.
n) Criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri uniformi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni esercitate in forma autonoma in relazione alla tipologia professionale. comma 5, della Legge 29 marzo 2001, n. 135, sono definiti come segue
a) il CIPE, in considerazione della rilevanza del turismo quale fattore di sviluppo, ripartisce le risorse finanziarie disponibili per i diversi interventi in favore delle imprese turistiche, ivi comprese le risorse destinate alla programmazione negoziata e quelle provenienti e collegate all'utilizzo dei fondi comunitari, assicurando l'assegnazione alle stesse imprese di quote di risorse almeno pari al peso economico che il comparto turistico riveste. Con particolare riferimento all'utilizzo di fondi comunitari il CIPE valuta l'attivazione di iniziative dirette e specifiche mirate all'adozione di misure e strumenti, di natura anche intersettoriale e/o infrastrutturale, volte a favorire lo sviluppo dell'attivitą economica in campo turistico ovvero inserite in programmi complessivi di pił vasta portata
b) la promozione turistica dell'Italia all'estero viene espletata a livello nazionale dall'ENIT, previa intesa con le regioni, attraverso le varie forme di comunicazione mediatica, la partecipazione a manifestazioni internazionali di rilievo, l'informazione turistica diretta o indiretta. L'ENIT coordina le proprie attivitą di promozione all'estero con le attivitą svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano
c) in ogni provvedimento di sostegno o di incentivazione allo sviluppo del comparto turistico, sia di nuova adozione che gią in essere, adottato anche mediante l'utilizzo di fondi comunitari, č opportuno che venga favorito, attraverso formule di particolare agevolazione o valutazione, lo sviluppo di aggregazioni, sistemi, reti e altre modalitą connettive di attivitą imprenditoriali anche diverse, collegate territorialmente e/o virtualmente ed operanti nel settore del turismo e nell'indotto, anche di valenza interregionale
d) la programmazione della realizzazione di infrastrutture, sia specificatamente turistiche sia utili a migliorare la fruibilitą turistica dei territori, tiene conto delle esigenze e delle possibilitą di sviluppo turistico dei territori di riferimento
e) le diverse amministrazioni centrali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le imprese operanti nel settore e gli enti e le societą che gestiscono infrastrutture e servizi partecipano attivamente all'attivitą di costante aggiornamento ed integrazione della Carta dei diritti del turista, di cui all'art. 4 della Legge, anche attraverso l'uso di sistemi informatici. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano collaborano alla redazione e alla diffusione della Carta
f) i provvedimenti che prevedono l'impiego di risorse nazionali e comunitarie inseriscono opportuni strumenti mirati alla realizzazione di infrastrutture turistiche di valenza nazionale, anche di natura informatica, ed allo sviluppo diretto o indiretto di attivitą economiche nel settore del turismo. Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Universitą
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilitą, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamitą, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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